Bando per la selezione di n. 12 volontari – Servizio civile “Laboratorio di legalità 3” – Parrocchia Santa Marina Vergine di Polistena

Bando per la selezione di n. 12 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Universale  “Laboratorio di legalità-3” presso la Parrocchia Santa Marina vergine di Polistena.

 

Art. 1
Generalità

È indetto un bando per la selezione di 12 volontari, da avviare al servizio nell’anno 2018-2019. nel progetto di  servizio  civile  universale presentato dalla                                                                  Parrocchia Santa Marina Vergine di Polistena di cui all’Allegato 1, approvato dalla Regione Calabria (di seguito: “Regione”) ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, come sostituito dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante: “Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”; Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, secondo le condizioni ivi specificate. Ciascun giovane può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto.

La data di avvio in servizio dei volontari viene stabilita tenendo conto del termine delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie da parte dll’Ente, delle esigenze specifiche del progetto nonché dei tempi necessari al Dipartimento per l’esame delle graduatorie di cui all’articolo 5.

L’avvio in servizio dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2019.

Il Dipartimento pubblica il calendario generale delle date di avvio in servizio e provvede ad informare ciascun ente della data da cui decorre l’impiego dei volontari affinché gli stessi siano tempestivamente e correttamente informati.

Ciascun volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa in € 433,80 l’assegno mensile per lo svolgimento del servizio. Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento.

Qualora il volontario risieda in un comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso delle spese del viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto e del viaggio di rientro nel luogo di residenza al termine del servizio, effettuati con il mezzo di trasporto più economico.

Agli assegni attribuiti ai volontari si applicano le disposizioni di cui all’art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 40/2017. Il periodo prestato come volontario di servizio civile è riconosciuto ai fini previdenziali, a domanda, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 4, comma 2, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Per i volontari è prevista una assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio stipulata dal Dipartimento, cui si può aggiungere un’assicurazione integrativa attivata dall’ente laddove siano previste particolari attività. Al termine del servizio al volontario verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall’ente.

Art. 2
Requisiti di ammissione

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di  un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;

 

  1. aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
  1. non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Non possono presentare domanda i giovani che:

  • appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia;
  • abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
  • abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a

qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi;

Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile:

  • aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari;
  • aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e

nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All.;

I volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani possono presentare domanda ma, qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia intanto naturalmente conclusa – secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane – l’esperienza di Garanzia Giovani

Art.3
Obblighi di pubblicazione a carico degli enti

Per consentire ai giovani di disporre di tutti gli elementi per compiere la migliore scelta del progetto per cui presentare domanda, gli enti titolari dei progetti pubblicano sulla home page dei propri siti internet, oltre all’elenco dei progetti di propria competenza di cui all’Allegato 1, anche le informazioni di seguito riportate relativamente a ciascun progetto, secondo lo schema di cui all’Allegato 2 Italia: i criteri per la selezione dei volontari, le sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno impegnati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio, gli aspetti organizzativi e gestionali, le caratteristiche delle conoscenze acquisibili e la formazione specifica dei volontari. Sarà facoltà dell’ente pubblicare, in aggiunta alla scheda sopra richiamata, anche l’intero elaborato progettuale, avendo altresì l’onere di rispondere a proprio carico ad eventuali ulteriori richieste di approfondimento da parte dei giovani. E’ obbligo per gli enti pubblicare sulla home page dei propri siti internet gli indirizzi cui è possibile far pervenire le domande, nonché i giorni e gli orari di apertura per la presentazione a mano delle stesse

Art. 4
Presentazione delle domande

Gli aspiranti volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente secondo le seguenti modalità:

  1. con Posta Elettronica Certificata (PEC) – art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 – di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
  2. a mezzo “raccomandata A/R”;
  1. consegna a mano.

Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018; l’ente appone sulla domanda un timbro recante data e orario di acquisizione. Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione.

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:

  • redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;
  • accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
  • corredata dall’Allegato 4 relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può essere sostituito da un curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, debitamente firmato;
  • corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi del

Regolamento U.E. 679/2016;

I modelli di cui agli Allegati 3, 4 e 5 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento www.serviziocivile.gov.it – sezione modulistica.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nel bando nazionale e nei bandi delle Regioni e delle Province autonome contestualmente pubblicati. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.

È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda e/o la presentazione fuori termine.

Non sono cause di esclusione in quanto è possibile procedere ad integrazione:

  • la mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere (sarà cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda con l’indicazione della sede);
  • il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero la presentazione di una fotocopia

di un documento di identità scaduto (sarà cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda);

  • il mancato invio dall’autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato 4) o del curriculum vitae (in tal caso l’ente procederà alla selezione senza tener conto dei titoli);
  • il mancato invio dell’informativa “Privacy” (Allegato 5) (sarà cura dell’ente provvedere ad

acquisirla).

Laddove in fase di colloquio non fossero fornite le integrazioni relative al documento di identità e all’informativa “Privacy” il candidato è escluso dalla selezione.

Art. 5
Procedure selettive

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che realizza il progetto prescelto. Per ciascun candidato l’ente cui è rivolta la domanda ne verifica la correttezza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 e, quindi, procede al controllo della sussistenza dei requisiti del candidato previsti dall’articolo 2. Delle eventuali cause di esclusione l’ente procede a dare comunicazione all’interessato. L’ente accerta, altresì, che l’Allegato 5 relativo all’informativa “Privacy” ai sensi del regolamento UE 679/2016 sia debitamente firmato. L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non

 

si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.

L’ente deve attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet.

L’ente valuta i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in Allegato 6, attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece altro criterio di selezione deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti.

I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 33/55) sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.

L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento.

Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità, sul proprio sito web, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e/o con ogni altra idonea modalità.

Art. 6
Istruzioni operative per gli enti

L’ente inserisce nel sistema informatico “UNICO – Helios”:

  1. l’elenco dei candidati idonei selezionati, avendo cura di evidenziare nelle apposite colonne il punteggio attribuito, la sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo giorno di servizio e quella nella quale avrà attuazione il progetto. I campi vanno compilati entrambi anche nel caso in cui le due sedi coincidano;
  2. L’elenco dei candidati idonei non selezionati;
  3. L’elenco dei candidati non idonei o esclusi dalla

L’ente dovrà altresì indicare il numero complessivo delle domande ricevute nell’apposito box presente sul predetto sistema.

Le graduatorie, sottoscritte dal responsabile del servizio civile nazionale o dal responsabile legale dell’ente, unitamente alla dichiarazione di cui all’Allegato 7, devono essere inviate al Dipartimento via PEC, al seguente indirizzo: dgioventuescn@pec.governo.it , in aggiunta alla seguente documentazione:

  1. domande di partecipazione (Allegato 3) dei soli candidati risultati idonei selezionati;
  2. documenti di identità degli interessati;

Per i candidati idonei non selezionati per mancanza di posti, tale documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in caso di subentro. Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l’ente per ogni necessità del Dipartimento.

La PEC di trasmissione delle graduatorie deve indicare nell’oggetto: codice dell’ente (NZ…..),

denominazione dell’ente, titolo/titoli del/dei progetto/progetti.

 

Il termine per la trasmissione delle graduatorie – che devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi – è stabilito al31 dicembre 2018, sia con riferimento alla proceduta Helios”, sia all’invio attraverso PEC, a pena di non attivazione del progetto.

L’avvio al servizio dei volontari è subordinato all’invio delle graduatorie in entrambi i formati richiesti. Il mancato invio attraverso il sistema informatico “UNICO – Helios” del format di presentazione delle stesse comporta l’impossibilità di avviare il progetto entro la data richiesta dall’ente, anche se la documentazione risulti inviata via PEC entro il termine innanzi indicato. L’avvio in servizio dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2019.

Costituisce, altresì, causa di non attivazione del progetto il mancato invio della dichiarazione di cui all’Allegato 7.

L’ente accerta che il volontario sottoscriva il contratto di servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento, secondo le procedure di cui all’articolo 7, e ne trasmette copia, controfirmata dal responsabile dell’ente stesso, al Dipartimento via PEC, indicando in calce la data di effettiva presentazione in servizio

Art. 7
Adempimenti del volontario per l’avvio al servizio

Il Dipartimento, sulla base delle graduatorie formulate dagli enti, provvede ad inviare a ciascun candidato idoneo selezionato, tramite gli enti stessi, un codice utenza ed una password con i quali accedere all’area riservata del sito del Dipartimento. Il volontario, attraverso il sito, scarica, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche e assicurative e gli obblighi di servizio di cui all’articolo 8.

Art. 8
Obblighi di servizio dei volontari

I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività previste dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate dal vigente quadro normativo e regolamentare. È obbligo dei volontari rispettare quanto indicato nel contratto di servizio civile e le prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento. I volontari sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo. L’interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l’impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio.

Art. 9
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento – i dati personali dei candidati inseriti negli elenchi di cui all’articolo 6 sono trattati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento pro-tempore. I dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva, in qualità di “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento, per le finalità di espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, sono trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto Il trattamento dei dati può avvenire anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati nei modi e nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati personali inseriti nel sistema informatico

“UNICO – Helios” saranno trattati dal Dipartimento ai fini dell’approvazione delle graduatorie definitive e per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile.

La comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.

  1. La comunicazione dei dati personali è necessaria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione. La mancata comunicazione dei dati personali e/o il mancato assenso al trattamento degli stessi comporta l’esclusione dalla selezione.

In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 12-23 del Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – all’indirizzo di casella di posta elettronica dpo@serviziocivile.it.

Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso e anche a soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio nazionale per i giovani avviati al servizio civile soltanto per finalità connesse all’attuazione di progetti da svolgersi presso sedi estere. Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.

Art. 10
Disposizioni transitorie e finali

Con successivo provvedimento dell’Autorità competente, da pubblicare sul sito del Dipartimento ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono adottate disposizioni per disciplinare i rapporti tra gli enti ed i volontari del servizio civile impiegati in progetti sperimentali. In sede di prima applicazione della normativa concernente il servizio civile universale possono essere apportate modifiche al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 aprile 2015.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando, limitatamente alle attività di specifica ed esclusiva competenza del Dipartimento, è il dirigente del Servizio assegnazione e gestione dell’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale del Dipartimento.

Per ulteriori informazioni: Parrocchia Santa Marina Vergine Via Matrice, 57 – Polistena (RC) tel. 0966/931303

www.duomopolistena.it parrocchiasantamarinavergine@pec.it

MODULISTICA 

Community HUB

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Il Centro Polifunzionale Padre Pino Puglisi continua a mantenere le proprie porte aperte per la Didattica a Distanza di bambini e ragazzi di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Non lasciamo indietro nessuno.
Offriamo gratuitamente gli spazi sanificati del Centro e l’accompagnamento da parte degli operatori volontari del Servizio Civile Universale.
È così che il Centro traduce in senso pieno la restituzione alla collettività dei beni confiscati alle mafie.
Da beni di pochi al bene per molti.

Per info contattare
il numero 0966 472874:
– telefonicamente dalle 09.00 alle 11.00;
– whatsapp dalle 09.00 / 11.00 e 15.00 / 17.00;

la libertà non ha pizzo